I soggetti di cui all’art. 196 del Codice della Strada possono contestare le sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale tramite ricorso da presentare al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto o, in alternativa, agli Uffici dell’Organo accertatore anche a mezzo Pec o raccomandata. In alternativa è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace nella cui giurisdizione è stato commesso l’illecito entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell’art. 204 bis del Codice della Strada.
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.