Le persone coinvolte in incidenti stradali possono chiedere il rilascio della copia del "rapporto di rilevamento incidente stradale" redatto dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.
È infatti possibile ricevere informazioni relative a sinistri stradali rilevati e previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 11, com. 4 e art. 12 "Nuovo codice della strada" e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 21.
Le informazioni sono rilasciate dalla polizia locale esclusivamente agli aventi diritto. Gli atti sono infatti rilasciati solamente a:
- incaricati delle compagnie assicurative, previa presentazione di regolare delega dell'ufficio dal quale dipendono o del loro assistito
- alle persone direttamente interessate, previa richiesta scritta:
- persona coinvolta in incidente stradale
- proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale
- delegato dall'avente diritto.
Per qualsiasi incidente stradale, anche quelli con feriti e lesioni alle persone a patto che non sia stato avviato il procedimento penale, la copia del rapporto di rilievo sarà rilasciata all'avente diritto.
In caso di incidenti stradali:
- con esito mortale
- con feriti in cui sia stata avviata un'azione penale
è sempre necessario possedere il nulla-osta dell'autorità giudiziaria.