Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per
- nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
- cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
- decesso
nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).
In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.
In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:
- coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite
- figli legittimi naturali riconosciuti o adottati
- ascendenti
- altri discendenti
- collaterali fino al terzo grado
- affini sino al secondo grado
- persone non legate da vincoli di parentela e affinità
presenti all'atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.
Requisiti soggettivi
Possono fare domanda di subentro nell'assegnazione:
- i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione
- coloro che entrano a far parte del nucleo famigliare dopo l'assegnazione per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario. Sono esclusi quindi dal subentro gli ascendenti di primo grado entrati per ampliamento del nucleo.
che:
- abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino a quel momento almeno che il decesso dell'assegnatario sia avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza
- siano in possesso dei requisiti per rimanere nell'alloggio.
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Ultimo aggiornamento: 06/06/2024 16:21.58